STATUTO
ASSOCIAZIONE “Buongiorno Bosnia Dobardan Venecjia”
ART.
1 - Denominazione e sede
L’associazione
culturale denominata Buongiorno Bosnia Dobardan Venecija assume la forma
giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’associazione
ha sede legale in… nel comune di Venezia
Il
trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo
di comunicazione agli uffici competenti.
ART.
2 - Statuto
L’associazione
Buongiorno Bosnia Dobardan Venecija è disciplinata dal presente statuto, ed agisce
nei limiti della legge 11 agosto 1991 , n. 266, delle leggi regionali di
attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea
delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina
degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.
3 - Efficacia dello statuto
Lo
statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della
organizzazione stessa.
ART.
4 - Interpretazione dello statuto
Lo
statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo
i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART.
5 - Finalità
L’associazione
non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, in particolare:
-
promuove
una cultura di pace e di solidarietà tramite l’organizzazione di mostre,
conferenze, cineforum, attività di ricerca, spettacoli musicali e teatrali,
eventi sportivi attraverso l'attività dei soci volontari sul territorio;
-
partecipa attivamente, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati,
alla promozione di progetti di cooperazione, scambi e azioni di solidarietà con
le popolazioni dei Balcani ed in particolare a sostegno del progetto Adopt
Srebrenica, promosso da un gruppo di giovani della Città di Srebrenica e
dell’associazione Tuzlanska Amica di Tuzla;
L’associazione
di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
ART.
6 - Ammissione
Sono
aderenti dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità
dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano
concretamente per realizzarle.
L’ammissione
all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea
nella prima riunione utile.
L’ammissione
a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART.
7 - Diritti e doveri degli aderenti
Gli
aderenti all’associazione hanno il diritto di:
§
eleggere
gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
§
essere
informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
§
essere
rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi
di legge;
§
prendere
atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto
economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli
aderenti all’associazione hanno il dovere di:
§
rispettare
il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
§
svolgere
la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro;
§
versare
la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART.
8 - Perdita della qualifica di socio
La
qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’aderente
all’associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere
escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto
e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART.
9 - Gli organi sociali
Sono
organi dell’associazione:
§
Assemblea
dei soci
§
Consiglio
direttivo
§
Presidente
Tutte
le cariche sociali sono gratuite.
ART.
10 - L’assemblea
L’assemblea
è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli
aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo
delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
L’assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per
le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I
voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle
riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a
tutti i soci.
ART.11
- Compiti dell’Assemblea
L’assemblea
deve:
§
approvare
il bilancio consuntivo;
§
fissare
l’importo della quota sociale annuale;
§
determinare
le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
§
approvare
l’eventuale regolamento interno;
§
eleggere
e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
§
deliberare
su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame
dal Consiglio direttivo.
ART.
12 - Convocazione
L’assemblea
si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri
casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta
firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene
necessario.
La
convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno,
spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante
dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART.
13 - Assemblea ordinaria
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART.
14 - Assemblea straordinaria
L’assemblea
straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo
scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART.
15 - Consiglio Direttivo
Il
consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione
dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
essere revocato.
Il
consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall’assemblea
tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati.
Il
consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre
membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il
presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è
nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.
ART.
16 - Il Presidente
Il
presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
Il
presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il
presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea,
con la maggioranza dei presenti.
Almeno
un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente
convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
Il
presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.
17 - Risorse economiche
Le
risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
§
contributi
degli aderenti e/o di privati;
§
contributi
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti;
§
contributi
di organismi internazionali;
§
donazioni
e lasciti testamentari;
§
rimborsi
derivanti da convenzioni;
§
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una
apposita voce di bilancio;
§
ogni
altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
ART.
18 - I beni
I
beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni
mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I
beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è
depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli
aderenti.
ART.
19 - Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione
ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.
20- Proventi derivanti da attività marginali
I
proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti
in apposita voce del bilancio dell’associazione;
L’assemblea
delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia
con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L.
266/91;
ART.
21 - Bilancio
I
documenti di bilancio dell’ associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio
di ogni anno.
Il
conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute
relative all’anno trascorso.
Il
bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea
ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo.
ART.
22 - Convenzioni
Le
convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal
Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono
stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia
di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART.
23 - Dipendenti e collaboratori
L’associazione
può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei
limiti previsti dalla L. 266/91.
I
rapporti tra l’associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati
dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
I
dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento,
assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso
i terzi.
ART.
24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Gli
aderenti all’associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità
civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART.
25 - Responsabilità della associazione
L’associazione
di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati
per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART.
26 - Assicurazione dell’associazione
L’associazione
può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale della organizzazione stessa.
ART.
27- Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo
scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di
almeno ¾ degli associati.
In
caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, dopo la
liquidazione, saranno devoluti alla Fondazione Alex Langer di Bolzano
ART.
28 - Disposizioni finali
Per
quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative
vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ATTO
COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE BUONGIORNO BOSNIA DOBARDAN VENECIJA
In data 12/12/2012 a Venezia
si sono riuniti i seguenti signori:
PIERO SCAPIN
TEUTA TURANI
LAURA MAGNARIN
BEATRICE
BARZAGHI
GIOVANNA FILIPPI
FRANCESCO PENZO
LEONETTA PAJER
ESTER MOSCHINI
che, di comune accordo,
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E’
costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione avente
la seguente denominazione: Buongiorno Bosnia Dobardan Venecija con sede legale
in: …
ART. 2 L’associazione
non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, in particolare:
- promuove una
cultura di pace e di solidarietà tramite l’organizzazione di mostre,
conferenze, cineforum, attività di ricerca, spettacoli musicali e teatrali,
eventi sportivi attraverso l'attività dei soci volontari sul territorio;
- partecipa
attivamente, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, alla
promozione di progetti di cooperazione, scambi e azioni di solidarietà con le
popolazioni dei Balcani ed in particolare a sostegno del progetto Adopt
Srebrenica, promosso da un gruppo di giovani della Città di Srebrenica e
dell’associazione Tuzlanska Amica di Tuzla;
L’associazione
di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
ART. 3
L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 4
L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente
nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto
costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle
cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità
dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad
eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 5 I
comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio
Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente
attribuiscono le cariche:
- Presidente Piero Scapin
- Vice-Presidente Teuta
Turani
- Segretario Laura Magnarin
- Consigliere Giovanna
Filippi
- Consigliere Beatrice Barzaghi
ART. 6 Le spese
del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione
qui costituita. In conformità con il
comma 1, articolo 8, della legge 266/91 chiediamo
l’esenzione del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.
Venezia, 12 dicembre 2012
In data 15.12.2015 sono state nominate le nuove cariche sociali:
RispondiEliminaPresidente: Chiara Busetto nata a Venezia il 8.2.1989 residente a Venezia, codice fiscale BSTCHR89B48L736J
Vice-presidente: Diego Saccora nato a Venezia il 22.08.1981 residente a Venezia codice fiscale SCCDGI81M22L736G
Segretario: Francesco Penzo nato a Venezia il 01.05.1973 residente a Venezia codice fiscale PNZFNC73E01L736L