Statuto e atto costitutivo

STATUTO ASSOCIAZIONE “Buongiorno Bosnia Dobardan Venecjia”

ART. 1 - Denominazione e sede

L’associazione culturale denominata Buongiorno Bosnia Dobardan Venecija assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in… nel comune di Venezia
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L’associazione Buongiorno Bosnia Dobardan Venecija è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare:

- promuove una cultura di pace e di solidarietà tramite l’organizzazione di mostre, conferenze, cineforum, attività di ricerca, spettacoli musicali e teatrali, eventi sportivi attraverso l'attività dei soci volontari sul territorio;

- partecipa attivamente, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, alla promozione di progetti di cooperazione, scambi e azioni di solidarietà con le popolazioni dei Balcani ed in particolare a sostegno del progetto Adopt Srebrenica, promosso da un gruppo di giovani della Città di Srebrenica e dell’associazione Tuzlanska Amica di Tuzla;

L’associazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - Ammissione

Sono aderenti dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all’associazione hanno il diritto di:

§   eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
§   essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
§   essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
§   prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all’associazione hanno il dovere di:

§   rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
§   svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
§   versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’aderente all’associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 9 - Gli organi sociali

Sono organi dell’associazione:

§   Assemblea dei soci
§   Consiglio direttivo
§   Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 - L’assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 - Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:

§   approvare il bilancio consuntivo;
§   fissare l’importo della quota sociale annuale;
§   determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
§   approvare l’eventuale regolamento interno;
§   eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
§   deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 - Convocazione

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



ART. 14 - Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

§   contributi degli aderenti e/o di privati;
§   contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
§   contributi di organismi internazionali;
§   donazioni e lasciti testamentari;
§   rimborsi derivanti da convenzioni;
§   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
§   ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 18 - I beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



ART. 20- Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione;
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell’ associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 23 - Dipendenti e collaboratori

L’associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti all’associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 25 - Responsabilità della associazione

L’associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 - Assicurazione dell’associazione

L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Fondazione Alex Langer di Bolzano

ART. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.


ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE BUONGIORNO BOSNIA DOBARDAN VENECIJA

In data 12/12/2012 a Venezia si sono riuniti i seguenti signori:

PIERO SCAPIN 
TEUTA TURANI
LAURA MAGNARIN 
BEATRICE BARZAGHI
GIOVANNA FILIPPI 
FRANCESCO PENZO 
LEONETTA PAJER
ESTER MOSCHINI

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione avente la seguente denominazione: Buongiorno Bosnia Dobardan Venecija con sede legale in:

ART. 2 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare:
- promuove una cultura di pace e di solidarietà tramite l’organizzazione di mostre, conferenze, cineforum, attività di ricerca, spettacoli musicali e teatrali, eventi sportivi attraverso l'attività dei soci volontari sul territorio;
- partecipa attivamente, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, alla promozione di progetti di cooperazione, scambi e azioni di solidarietà con le popolazioni dei Balcani ed in particolare a sostegno del progetto Adopt Srebrenica, promosso da un gruppo di giovani della Città di Srebrenica e dell’associazione Tuzlanska Amica di Tuzla;
L’associazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 5 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:
  • Presidente Piero Scapin
  • Vice-Presidente Teuta Turani
  • Segretario Laura Magnarin
  • Consigliere Giovanna Filippi
  • Consigliere Beatrice Barzaghi
ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. In conformità con il comma 1, articolo 8, della legge 266/91 chiediamo l’esenzione del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.

Venezia, 12 dicembre 2012

1 commento:

  1. In data 15.12.2015 sono state nominate le nuove cariche sociali:

    Presidente: Chiara Busetto nata a Venezia il 8.2.1989 residente a Venezia, codice fiscale BSTCHR89B48L736J
    Vice-presidente: Diego Saccora nato a Venezia il 22.08.1981 residente a Venezia codice fiscale SCCDGI81M22L736G
    Segretario: Francesco Penzo nato a Venezia il 01.05.1973 residente a Venezia codice fiscale PNZFNC73E01L736L

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